Vi segnaliamo la seguente notizia tratta dal sito della Regione FVG
Pre parto per accertata gravità o complicanza della
gestazione
Contributo a fondo perduto per consentire alle
professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione
con quelle della maternità e paternità.
Indice dei contenuti
A chi si rivolge
Requisiti
Tipologia di interventi che si possono attivare per la
conciliazione
Per quanto tempo e quando possono essere attivati gli
interventi di conciliazione
Ammontare del contributo
A chi si rivolge
- Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini
o collegi professionali che esercitino l’attività professionale in forma
individuale.
- Professionisti non ordinistici che esercitino l'attività
professionale in forma individuale e che siano aderenti ad associazioni, inserite
nel registro regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004.
Registro regionale previsto dall'art.4 della LR 13/2004
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Requisiti
- Residenza nel Friuli Venezia Giulia.
- Età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione
della domanda di intervento contributivo.
- Situazione economica del nucleo familiare del richiedente
il contributo non sia superiore al valore ISEE di 35.000,00 euro.
- Svolgimento di un'attività esclusivamente professionale in
forma individuale, associata o societaria con studio o sede operativa stabile
in Friuli Venezia Giulia.
Gli interessati non devono essere:
- lavoratori dipendenti, neppure a tempo determinato o part-time;
- collaboratori di impresa familiare;
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti;
- titolari di impresa;
- amministratori di società di persone, escluse quelle tra
professionisti;
- amministratori di società di capitali.
Tipologia di interventi che si possono attivare per la
conciliazione
1. Sostituzione del
professionista
Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di
natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti
professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, la
totalità delle proprie attività lavorative.
2. Collaborazione
con il professionista
Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di
natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari
requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche
frazionabili, una parte delle proprie attività lavorative
caratteristiche dell'incarico di sostituzione
caratteristiche dell'incarico di collaborazione
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Per quanto tempo e quando possono essere attivati gli
interventi di conciliazione
L'intervento di sostituzione ovvero di collaborazione può
essere attivato per accertata gravità o complicanza della gestazione, per il
periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica
competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicanza
ed entro due mesi antecedenti la data presunta del parto
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Ammontare del contributo
Il contributo è pari al 50% del compenso del professionista
sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri
previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000
euro mensili.
È elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o
del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e
assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei
seguenti casi:
famiglia monogenitoriale;
nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli
minori conviventi;
nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap
grave;
Nel caso in cui la richiesta di contributo sia riferita alla
nascita di un figlio con handicap grave il contributo è elevato al 60% del
compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle
imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il
limite massimo di 1.000 euro mensili.
È elevato al 70% del compenso del professionista sostituto o
del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e
assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei
seguenti casi:
famiglia monogenitoriale;
nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli
minori conviventi;
nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap
grave;
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Caratteristiche dell'incarico di sostituzione
La sostituzione può avere una durata massima di 6 mesi, anche
frazionabili e non deve:
- integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato
- coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di
coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado
- riguardare attività riferite a committenti legati con il
professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o
affinità fino al secondo grado.
Deve essere supportata da un' intesa consensuale tra il
libero professionista proponente, il libero professionista sostituto e il
Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione
inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività
professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.
L'intesa consensuale deve prevedere:
- le modalità e i criteri di scelta del professionista
sostituto ovvero del professionista collaboratore;
- l'indicazione dei parametri adottati per la determinazione
del compenso del professionista sostituto;
- l'individuazione del costo dell'incarico e la sua durata.
fac simile intesa contestuale per la sostituzione
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Caratteristiche dell'incarico di collaborazione
La sostituzione può avere una durata massima di 6 mesi, anche
frazionabili e non deve:
- coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di
coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado
- riguardare attività riferite a committenti legati con il
professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o
affinità fino al secondo grado.
Deve essere supportata da un' intesa consensuale tra il
libero professionista proponente, il libero professionista sostituto e il
Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione
inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività
professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.
L'intesa consensuale deve prevedere:
- le modalità e i criteri di scelta del professionista
sostituto ovvero del professionista collaboratore;
- l'indicazione dei parametri adottati per la determinazione
del compenso del professionista sostituto;
- l'individuazione del costo dell'incarico e la sua durata.
fac simile intesa contestuale per la collaborazione
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